Art. 29.
(Diritto di sciopero).

      1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente capo hanno diritto di sospendere la propria attività lavorativa a fini di autotutela sindacale.
      2. Nei servizi pubblici essenziali, il diritto di sciopero si esercita nei limiti e alle condizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.

 

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